Procedura di gestione dei reclami
Ultimo aggiornamento: 07 gennaio 2026
PREMESSE E CONTESTO
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà di inoltrare reclamo all’intermediario o all’impresa di assicurazione ai sensi del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
Il reg. ISVAP 24/2008 recita che si debba intendere per reclamo una “dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo” e precisa che “non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”.
TITOLARE GESTIONE DEI RECLAMI
Il soggetto incaricato della gestione dei reclami è Tito Valerio Russo.
La gestione dei reclami non è esternalizzata.
MODALITÀ DI INVIO DEI RECLAMI
Il reclamo può essere inoltrato all’intermediario con le seguenti modalità:
Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Piazza Achille Leoni, 22 – Rovereto (TN) 38068
Posta elettronica all’indirizzo: reclami@russobroker.com
TEMPI DI RISPOSTA AL RECLAMO
L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
FACOLTÀ DI PRESENTARE RECLAMO PRESSO L’IVASS
Il contraente o l’avente diritto ha, inoltre, la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06/42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
FACOLTÀ DI PRESENTARE RECLAMO PRESSO L’ARBITRO ASSICURATIVO
Il contraente o l’avente diritto ha, inoltre, la facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, inoltre, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
Mediazione: per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita: richiesta per il tramite del proprio avvocato.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: in caso di disaccordo tra le parti, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità.